lunedì 12 agosto 2013

l poker live post Cassazione: quale buy-in per i tornei?



Scritto da Luciano 'Luckyflush' Del Frate | 

che ringraziamo per la preziosa informazione

Google+ del 31 Luglio 2013.


poker-live-cassazione
Nella terza sentenza favorevole nei confronti dei circoli, la Corte di Cassazione è andata oltre ed ha dato una spallata decisa alla normativa in vigore. In questo caso i giudici hanno enunciato un vero e proprio principio giurisprudenziale (come si evince dal testo integrale).
D'altronde vi è un vuoto legislativo da più di quattro anni ed alla fine è stato necessario l'intervento della Cassazione. La legge non è mai stata attuata (come ricordano i giudici nelle motivazioni della sentenza 32835/2013), con la mancata pubblicazione del regolamento previsto. Nel testo, su questo punto, viene citata anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia).
La Cassazione – in questo caso – non ha analizzato solo su un elemento costitutivo (per il reato di gioco d’azzardo), quello dell’alea, ma si è espressa anche sul fine di lucro, tollerando i tornei che prevedono un buy-in contenuto. Ma quale limite deve essere rispettato in tal senso? La Sentenza non lo specifica ma dà delle indicazioni importanti. Nel caso di specie il buy-in era di 50 euro.
L’Avvocato Riccardo Di Rella (legale del Circolo di Tortona), nella sua memoria difensiva, dà alcuni interessanti riferimenti normativi che vengono accolti dai giudici. Nel testo della sentenza viene citato, innanzitutto, l’articolo 38 della legge n.223 del 2006“i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e, nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di  iscrizione, sono da considerarsi giochi d'abilità”.
Il D.M. del  17 settembre 2007 n. 186 “regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con  vincita in denaro”  cita a sua volta il medesimo articolo (38, comma 1, lettera b ,decreto legge 4 luglio 2006 n 223).
In base a queste premesse la terza sezione penale della Cassazione, nel paragrafo 8 della succitata sentenza, scrive:  “L'impossibilità di applicare la richiamata normativa ai tornei di poker sportivo non a distanza non implica però necessariamente che l'esercizio di tale gioco, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento, debba sempre ritenersi illecito né, tanto meno, che una valutazione in tal senso non possa essere effettuata tenendo conto di quanto disposto dalle disposizioni più volte in precedenza  richiamate, atteso che non vi è ragione di ritenere che ciò che è stabilito per i giochi a distanza  non possa valere per quelli tra i giocatori presenti”.
Per la Cassazione vi è quindi una chiara equiparazione – in ambito di applicazione della legge – tra gioco online e live. Pertanto sorge spontanea una domanda: tali considerazioni valgono  anche per i limiti sul buy-in? Ricordiamo che nel gioco su internet sono permessi tornei che prevedono quote di iscrizione fino a 250 euro. 
Difficile, in un'aula di tribunale, poter giustificare limiti diversi tra online e live, considerando che stiamo parlando della stessa disciplina (poker sportivo).
Anche il Consiglio di Stato, in sede di analisi della prima bozza del regolamento, aveva suggerito di annullare i limiti (buy-in 30 e 100 euro) della precedente legge del 2009 e di equipararli a quelli dell’online. Ed il legislatore, nel 2011, aveva provveduto a cancellare proprio tali “paletti”. Non è un caso.
L’equiparazione tra live e online invece non è proponibile per quanto riguarda il cash game e il poker a cinque carte. La Cassazione, nelle premesse, allude al “poker tradizionale” e lo fa rientrare nel gioco d’azzardo, senza alcun dubbio.
Se anche tu sei un appassionato e vuoi raccontare la tua esperienza oppure hai un club di poker sportivo live in Italia, scrivi a:

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sabato 6 aprile 2013

il texas poker sportivo E' LEGALE!!!


I Tornei di poker non sono un gioco d’azzardo – Studio Legale Avv. Silvio Tolesino – Molise – Campobasso

non configura reato il gioco texas hold em poker
il poker texas hold’em e l’assenza di responsabilità penale
La terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 28412/2012, ha posto un sigillo rilevante sulla nota denuncia giudiziaria dei tornei live di poker texas hold’emsportivo (senza rebuy) a conferma di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidatosi a favore dei circoli, quantomeno sotto il profilo del diritto penale sostanziale.
A sostegno di tale orientamento giurisprudenziale, a prescindere dall’esistenza di una disciplina del settore (si veda eventuale e futuro regolamento attuativo previsto dalla normativa comunitaria del 2009), il gioco inteso nella sua versione sportiva è da considerarsi in ogni caso del tutto lecito.
Il cambiamento di rotta si è avuto il 12 ottobre 2012, con il primo provvedimento favorevole ad un circolo di Palermo, con il riconoscimento che “nel poker in modalità torneo, l’abilità dei contendenti è un fattore decisivo rispetto all’alea”. Pochi giorni fa sono state rese note le motivazioni della seconda sentenza favorevole (num. 28412/2012) della Corte di Cassazione Penale, depositata in cancelleria il 16 luglio 2012.
Un’associazione di poker texas hold’em è stata oggetto di un sequestro preventivo a seguito dell’accusa di “esercizio di gioco d’azzardo”. Il Tribunale del Riesame aveva respinto il ricorso dei titolari del locale in questione, sottoposto a una misura cautelare restrittiva. Gli indagati avevano presentato ricorso per cassazione, sostenendo che nella fattispecie sottoposta al vaglio del Giudice non fosse ravvisabile il reato di cui all’art. 718 c. p. di gioco d’azzardo, considerando il fatto che nel circolo “si svolgevano solo partite e tornei di poker sportivo, da considerarsi, dunque, gioco lecito, anche se con previsione di vincita in denaro, poiché così disciplinato dalla Legge n. 248 del 2006, art. 38”. Come ulteriore motivo del ricorso lamentavano “la violazione e falsa applicazione” della legge processuale (art. 606 c. p. p., lettera c) perché la misura cautelare in discussione presuppone un rapporto stabile tra l’immobile sottoposto a vincolo e l’asserita attività illecita che vi si è svolta. Inoltre il sequestro non è applicabile perché di un “terzo proprietario estraneo alla fattispecie criminosa ipotizzata”.
La Cassazione, ha sulla base di tali doglianze accolto il ricorso, ritenendolo fondato con le seguenti motivazioni: “Come già affermato di recente da questa Corte, proprio in una fattispecie analoga (sezione terza , 12.10.2011), non integra il reato di esercizio di gioco d’azzardo l’organizzazione di tornei di poker texano (cosidetto Texas Hold’em), in quanto giochi di carte organizzati in forma di torneo (ove l’unica posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione) sono giochi d’abilità ai sensi dell’art. 38 della Legge n. 248/2006 e non di azzardo. Nella stessa motivazione alla sentenza è stato anche precisato che la mancanza di una disciplina per il poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, operando infatti la Legge del 4 agosto 2006, articolo 248, articolo 38, di conversione del DL 4 luglio 2006 n. 223.
Con tali motivazioni la Cassazione penale ha disposto il dissequestro del circolo, ma soprattutto consolida un orientamento (Cass. Pen., Sez. III, 25 novembre 2011, n. 43679) oramai palese: è lecito – per gli Ermellini – organizzare tornei di poker texas hold’em sportivo senza rebuy (il pagamento di una seconda quota di iscrizione a seguito dell’eliminazione dell’evento), almeno sotto il profilo della responsabilità penale.
I giudici della terza sezione si spingono oltre e riaffermano che la mancata attuazione e pubblicazione del regolamento (previsto dalla Legge Comunitaria del 2009) non influisce sulla natura lecita del gioco.
Quindi, a prescindere dall’esistenza di un regolamento, il poker, nella sua versione agonistica, è da reputarsi del tutto lecito. Qualsiasi altra fattispecie (cash game, MTT con rebuy ed altre formule) rimane illegale.
relatore: Avv. Longo – Studio Legale Tolesino – Campobasso

martedì 22 gennaio 2013

Sentenza Storica per il Texas hold'em

RINGRAZIAMO IL SITO http://www.umbria24.it Che ci fornisce questa importantissima NOTIZIA.
17 gennaio 2013 Ultimo aggiornamento alle 18:53 

Perugia, il Texas Hold’em non è illegale: prosciolti organizzatori di tornei di poker sportivo

ll blitz della finanza era avvenuto a settembre del 2010. Il giudice ha sposato la linea delle difese: «Non si tratta di gioco d’azzardo. C’è un vuoto normativo»
Perugia, il Texas Hold’em non è illegale: prosciolti organizzatori di tornei di poker sportivo
Il 18 settembre del 2010 gli era stato sequestrato il locale e alcune somme di denaro con cui giocavano a Poker. Per la guardia di finanza infatti, il torneo live di Texas Hold’em era illecito. Adesso invece tutti e quattro sono stati prosciolti con sentenza predibattimentale dal giudice Anna Rita Cataldo del giudice di Perugia  perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato».
La storia  Sui quattro, difesi dagli avvocati Francesco Gatti, Francesca Pasquino, Silvia Terradura e Arturo Bonsignore, pendevano denunce penali molto gravi e a Perugia, dopo quei fatti, il Texas Café e il PlayMoon avevano fermato tutto e nessuno aveva più potuto giocare a poker. Coinvolto in prima persona Gianluca ‘Mondina’ Tenerini, floorman e organizzatore molto noto tra gli addetti ai lavori del poker dal vivo italiano. Adesso, dopo la pronuncia del giudice, e fino all’uscita del regolamento Aams, organizzare tornei dal vivo nella zona interessata sarà lecito.
Le accuse Secondo l’accusa, le indagini della finanza erano state coordinate dalla dottoressa Antonella Duchini,  che portò al sequestro del locale, di tutto il materiale e alla denuncia per gioco d’azzardo dei quattro imputati, ci sarebbe responsabilità penale in chi «esercita abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario» ed «organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
Accolte le tesi difensive Secondo i legali del poker club perugino, però «si tratta di norma penale in bianco, che rimanda la disciplina puntuale del poker non a distanza (poker live) alla emanazione di un regolamento governativo che stabilisca, in particolare, le modalità di svolgimento del gioco rispettando le quali il poker stesso assume fisionomia di gioco lecito». Tuttavia, ed è qui che la difesa ha avuto buon gioco, «tale regolamento non risulta pubblicato dalle competenti autorità» e, insomma, «cosa sarebbe stato violato se manca la legge che dovrebbe regolamentare un gioco non d’azzardo e non disciplinato dal legislatore?». Da qui il proscioglimento prima di iniziare il processo.